Il tuo Documento di Valutazione dei Rischi è davvero a norma? Con il DVR e Accordo Stato-Regioni 2025 — pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 — le regole del sistema formativo aziendale sono cambiate in profondità. Gli RSPP che non si adeguano entro i tempi previsti si espongono a sanzioni fino a 4.000 euro e, in casi gravi, alla sospensione dell’attività aziendale. In questo approfondimento tecnico vediamo punto per punto cosa introduce il nuovo accordo, come impatta sul DVR e sulla formazione specifica dei lavoratori, e quali azioni concrete devi mettere in calendario oggi stesso.
Perché il DVR e Accordo Stato-Regioni 2025 è un punto di svolta per il D.Lgs. 81/08
| Approvato il 17 aprile 2025 dalla Conferenza Stato-Regioni (Rep. atti n. 59/CSR). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. In vigore dal 24 maggio 2025. Periodo transitorio 12 mesi: corsi avviati con regole previgenti validi se avviati entro il 23 maggio 2026. Scadenza finale per tutti i Datori di Lavoro: completare i nuovi percorsi formativi entro il 24 maggio 2027. |
L’Accordo del 17 aprile 2025 rappresenta l’aggiornamento più significativo in materia di formazione per la sicurezza sul lavoro dal 2011. Le modifiche non sono solo “cartacee”: rispondono a un incremento degli infortuni sul lavoro registrato negli ultimi bienni e all’esigenza di allineare la normativa italiana alle evidenze europee in materia di gestione preventiva.
Cosa cambia rispetto agli Accordi 2011, 2012 e 2016
| L’Accordo 17/04/2025 abroga e sostituisce INTEGRALMENTE gli Accordi del 21/12/2011, del 22/02/2012 e del 07/07/2016. Crea un quadro normativo unitario su durate, contenuti minimi e modalità di erogazione per tutte le figure della prevenzione. |
Il nuovo accordo:
- Ridisegna la formazione specifica con migliore collegamento al DVR aziendale e ai rischi realmente identificati
- Rafforza l’obbligo di formazione in presenza per preposti (12 ore obbligatoriamente in presenza, aumentate rispetto alle 8 ore precedenti) e per le parti pratiche sui corsi attrezzature
- Introduce la verifica finale dell’apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento
- Elimina la tolleranza dei 60 giorni: la formazione deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa
- Integra fattori psicosociali, molestie e violenze nei luoghi di lavoro tra i contenuti aggiornati
- Introduce l’obbligo formativo di 16 ore per tutti i Datori di Lavoro (novità assoluta rispetto al regime precedente)
- Introduce requisiti più rigorosi per i docenti dei corsi di sicurezza (D.I. 6 marzo 2013)
Il DVR dopo l’Accordo 2025: le novità tecniche da conoscere
| Sebbene gli artt. 17, 28 e 29 rimangano il pilastro del DVR, l’Accordo 17/04/2025 introduce l’obbligo di documentare esplicitamente il nesso tra la valutazione dei rischi e il piano formativo, richiedendo un aggiornamento della documentazione |
Il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 D.Lgs. 81/08) resta lo strumento centrale della prevenzione. L’accordo 2025 impone che il DVR rispecchi fedelmente il piano formativo aggiornato: la correlazione tra rischio identificato e formazione erogata deve essere sempre documentata e verificabile dagli organi di vigilanza.
1. Valutazione dei rischi: addio alle descrizioni generiche
Il DVR non può essere un mero “copia-incolla” di modelli generici (obbligo già previsto dall’art. 29 D.Lgs. 81/08). Ogni azienda deve documentare:
- L’analisi puntuale delle attività lavorative svolte in ciascun reparto
- La correlazione diretta tra rischio identificato e misure tecniche/organizzative adottate
- Il piano di aggiornamento formazione, che deve ora recepire le nuove scadenze operative dell’Accordo 2025
Per l’RSPP questo significa: verificare subito se il DVR in uso contiene descrizioni generiche (es. “rischio movimentazione manuale carichi: basso”) senza indicazione delle attività specifiche, dei pesi medi, delle posture e delle misure di prevenzione adottate.
2. Elementi DVR influenzati dall’Accordo 2025
| La tabella seguente mescola elementi già obbligatori per D.Lgs. 81/08 (valutazione SLC, rischi interferenti) con l’impatto diretto dell’accordo 2025 (piano formazione). La “pianificazione triennale” NON è menzionata nell’accordo: non indicarla come obbligo specifico introdotto dall’accordo 2025. L’impatto principale sul DVR è l’aggiornamento del piano di formazione allegato con le nuove durate e scadenze. |
| Elemento DVR | Base normativa | Impatto Accordo 2025 | Azione RSPP |
| Piano aggiornamento formazione | Art. 28 D.Lgs. 81/08 | DIRETTO: aggiornare il piano con nuove durate, modalità e scadenze (maggio 2026/2027) | Aggiornare il piano formativo allegato al DVR |
| Correlazione rischio-formazione | Art. 28 D.Lgs. 81/08 | DIRETTO: il DVR deve documentare la corrispondenza tra profilo di rischio e percorso formativo adottato | Verificare che il DVR classifichi correttamente il profilo di rischio (basso/medio/alto) |
| Valutazione rischi interferenti | Art. 26 D.Lgs. 81/08 — già vigente | INDIRETTO: la formazione dei lavoratori di ditte esterne rientra nel perimetro dell’accordo | Verificare che il piano formativo copra anche lavoratori in appalto/somministrazione |
| Valutazione stress lavoro-correlato | Art. 28 c.1 D.Lgs. 81/08 — già vigente | L’accordo integra i fattori psicosociali nei contenuti della formazione obbligatoria | Verificare che il DVR includa la valutazione SLC secondo indicazioni INAIL 2017 |
3. Il ruolo del Medico Competente e della sorveglianza sanitaria
| L’Accordo 2025 NON introduce nuovi obblighi di sorveglianza sanitaria. Gli obblighi restano disciplinati dall’art. 41 D.Lgs. 81/08. Per rischi elevati (lavoro in quota, spazi confinati, movimentazione carichi), la sorveglianza sanitaria era e rimane obbligatoria. Il DVR deve documentare la coerenza tra profilo di rischio, sorveglianza sanitaria e formazione erogata. |
La formazione specifica: cosa cambia davvero
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 impone la formazione obbligatoria per tutti i lavoratori. Il DVR e Accordo Stato-Regioni 2025 ne aggiorna i contenuti e le modalità, con impatto diretto sulla pianificazione formativa aziendale.
Formazione base e specifica: la struttura confermata con importanti novità
| DURATE CONFERMATE INVARIATE rispetto all’Accordo 2011: — Formazione generale: 4 ore (invariata) — Formazione specifica rischio basso: 4 ore | rischio medio: 8 ore | rischio alto: 12 ore NOVITÀ: verifica finale dell’apprendimento OBBLIGATORIA per tutti i percorsi (iniziali e di aggiornamento). NOVITÀ: obbligo formativo 16 ore per tutti i Datori di Lavoro (prima non previsto). NOVITÀ: Preposti — corso aumentato a 12 ore obbligatoriamente in presenza (prima: 8 ore). NOVITÀ: Dirigenti — corso ridotto da 16 a 12 ore. |
Le novità sostanziali per lavoratori e aziende riguardano:
- Verifica finale obbligatoria: test di apprendimento alla fine di ogni corso (era facoltativo o non standardizzato)
- Contenuti aggiornati: fattori psicosociali, molestie e violenze nei luoghi di lavoro entrano nella formazione obbligatoria
- Collegamento DVR-formazione: i percorsi devono essere coerenti con i rischi identificati nel documento
- Formazione prima dell’avvio al lavoro: eliminata la tolleranza dei 60 giorni — obbligo di completare la formazione prima dell’inizio dell’attività
Quando la formazione deve essere in presenza
| E-LEARNING CONSENTITO per: formazione generale (4 ore), formazione specifica rischio basso, corsi di aggiornamento lavoratori e dirigenti. E-LEARNING VIETATO o NON SUFFICIENTE per: corsi preposti (12 ore obbligatoriamente in presenza), parti pratiche attrezzature di lavoro, moduli con esercitazioni pratiche. ATTENZIONE: i corsi RLS non possono più essere erogati in FAD sulla sola base del CCNL (norma dell’Accordo 2016 abrogata). |
Questo significa concretamente:
- I corsi esclusivamente in modalità FAD non sono idonei per preposti e per le parti pratiche sulle attrezzature
- L’addestramento pratico su campo (utilizzo DPI, procedure emergenza, movimentazione carichi) diventa parte integrante e documentata del percorso formativo
- Il Datore di Lavoro deve documentare l’avvenuto addestramento pratico, oltre all’attestazione della formazione teorica
👉 Per gli RSPP: verificare immediatamente se i corsi erogati in azienda (o dai provider esterni) includono la quota pratica obbligatoria. Se il fornitore offre solo slide e quiz online, è il momento di cambiare.
Aggiornamento formazione: le scadenze operative
| Figura | Corso iniziale | Aggiornamento | Novità Accordo 2025 |
| Lavoratori — rischio basso | 4h generale + 4h specifica | Ogni 5 anni — min. 6 ore | Verifica finale obbligatoria |
| Lavoratori — rischio medio | 4h generale + 8h specifica | Ogni 5 anni — min. 6 ore | Verifica finale obbligatoria |
| Lavoratori — rischio alto | 4h generale + 12h specifica | Ogni 5 anni — min. 6 ore | Verifica finale obbligatoria |
| Preposti | 4h generale + specifico + 12h in presenza | Ogni 5 anni — min. 6 ore | Corso aumentato a 12h in presenza (era 8h) |
| Dirigenti | 12h in presenza | Ogni 5 anni | Durata ridotta da 16h a 12h |
| Datori di Lavoro | 16h (NOVITÀ ASSOLUTA) | Ogni 5 anni — min. 6 ore | Obbligo introdotto ex novo — scadenza maggio 2027 |
| RSPP/ASPP (esterno) | Secondo percorso specifico | Ogni 5 anni | Confermato |
| RLS | Secondo accordo | Annuale (aziende >15 dip.) | FAD non più ammessa solo su base CCNL |
Sanzioni e responsabilità: cosa rischia l’RSPP
| Le sanzioni sono disciplinate dall’art. 55 del D.Lgs. 81/08, non modificato dall’Accordo 2025. Gli importi indicati si riferiscono al quadro sanzionatorio vigente: verificare l’art. 55 aggiornato per eventuali rivalutazioni ISTAT. |
La mancata conformità del DVR e del piano formativo espone il Datore di Lavoro a sanzioni amministrative pecuniarie. L’RSPP rischia la responsabilità civile e, in casi di infortuni gravi, la responsabilità penale per colpa colposa (art. 437 e 449 c.p. in relazione all’art. 55 D.Lgs. 81/08):
- da 400 a 4.000 euro per la mancata valutazione dei rischi o per DVR incompleto
- da 1.500 a 6.000 euro per la mancata formazione o aggiornamento dei lavoratori
- sospensione dell’attività in caso di reiterazione o pericolo grave e immediato
La checklist operativa per l’RSPP: cosa fare entro 30 giorni
Se sei un RSPP o un Responsabile HSE, questa è la tua roadmap di azioni immediate:
- Revisione DVR: aggiorna il piano di formazione allegato con le nuove scadenze operative (maggio 2026 per adeguamento corsi, maggio 2027 per completamento percorsi DL)
- Audit formazione: controlla che tutti i lavoratori abbiano ricevuto la formazione specifica con la quota pratica obbligatoria per preposti e attrezzature
- Verifica provider: assicurati che l’ente formatore sia accreditato e che i corsi includano verifica finale obbligatoria e moduli pratici per le figure che lo richiedono
- Percorso Datori di Lavoro: verifica che i DL abbiano avviato o pianificato il nuovo corso obbligatorio di 16 ore (scadenza: 24 maggio 2027)
- Consultazione RLS: invita il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a esaminare le modifiche al piano formativo aggiornato
Come SCAIT ti supporta nella transizione
L’adeguamento al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 non è una semplice questione burocratica: è un’opportunità per ridurre davvero il rischio infortunistico in azienda. SCAIT SRL opera con un approccio diverso dalla formazione e-learning generica:
- Formazione pratica su campo prove reale: i corsi si svolgono con addestramento pratico nel primo Campo Prove per la sicurezza del Sud Italia. I lavoratori imparano usando i DPI reali, simulando le emergenze nelle condizioni aziendali effettive.
- Consulenza DVR su misura: il nostro team tecnico affianca l’RSPP nella revisione del Documento di Valutazione dei Rischi, garantendo conformità al nuovo accordo e specificità per il settore produttivo.
- Aggiornamento professionale RSPP/ASPP: corsi quinquennali con focus sulle novità normative, riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 81/08.
- Formazione Datori di Lavoro: percorso obbligatorio di 16 ore introdotto dall’Accordo 2025, erogato con metodologia pratica e attestato valido a livello nazionale.
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Domande Frequenti (FAQ)
| Quando entra in vigore l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025? In vigore dal 24 maggio 2025 (G.U. n. 119/2025, Rep. atti n. 59/CSR). Periodo transitorio di 12 mesi: i corsi avviati con le regole previgenti restano validi se avviati entro il 23 maggio 2026. Tutti i Datori di Lavoro devono completare i nuovi percorsi formativi entro il 24 maggio 2027. |
| Devo rifare tutto il DVR da zero? Non necessariamente. Il DVR non è modificato direttamente dall’accordo, che riguarda la formazione. La priorità è aggiornare il piano di formazione allegato al DVR con le nuove scadenze operative e verificare che il profilo di rischio aziendale (basso/medio/alto) sia correttamente classificato e rispecchi i corsi erogati. |
| I vecchi attestati di formazione restano validi? Sì. Gli attestati rilasciati prima del 24 maggio 2025 restano validi fino alla scadenza naturale. I corsi avviati con il vecchio regime entro il 23 maggio 2026 sono ritenuti validi. I corsi di aggiornamento successivi dovranno già rispettare i nuovi contenuti e includere la verifica finale obbligatoria. |
| Posso ancora usare la formazione e-learning per i lavoratori? Per la formazione generale (4 ore) e per la formazione specifica a rischio basso, la FAD resta pienamente ammessa. Per i preposti (12 ore obbligatoriamente in presenza) e per le parti pratiche dei corsi sulle attrezzature, la presenza è obbligatoria. I corsi RLS non possono più essere erogati in FAD sulla sola base del CCNL. |
| Il Datore di Lavoro deve seguire un corso obbligatorio? Sì, è una delle novità più rilevanti dell’Accordo 2025. Tutti i Datori di Lavoro (anche chi non svolge funzioni di RSPP) devono frequentare un corso di formazione in materia di salute e sicurezza della durata minima di 16 ore. La scadenza per completarlo è il 24 maggio 2027. Chi svolge anche i compiti di RSPP deve aggiungere ulteriori moduli tecnici specifici per settore ATECO. |
| Cosa succede se il Datore di Lavoro non aggiorna il piano formativo? Esposizione a sanzioni amministrative da 1.500 a 6.000 euro per mancata formazione, e da 400 a 4.000 euro per DVR incompleto, con possibile sospensione dell’attività in caso di reiterazione o pericolo grave. In caso di infortunio, il piano formativo obsoleto aggravia la responsabilità penale e civile del Datore di Lavoro e, in alcuni casi, dell’RSPP. |
Il tuo prossimo passo: aggiorna il DVR prima che aggiornino le sanzioni
Il DVR e Accordo Stato-Regioni 2025 non è una minaccia burocratica da ignorare: è il segnale che il sistema della prevenzione si sta facendo più stringente, più specifico e più orientato alla pratica. Gli RSPP che anticipano l’adeguamento dimostrano due competenze fondamentali: la capacità di leggere l’evoluzione normativa e la determinazione di proteggere concretamente i lavoratori.
Non aspettare la visita ispettiva dell’INL o un infortunio per scoprire che il tuo piano formativo era incompleto. La revisione oggi costa meno della sanzione domani.