COME CAMBIA IL DVR CON IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025

DVR e Accordo Stato-Regioni 2025: Come Cambia la Formazione Specifica e la Valutazione dei Rischi

Il tuo Documento di Valutazione dei Rischi è davvero a norma? Con il DVR e Accordo Stato-Regioni 2025 — pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 — le regole del sistema formativo aziendale sono cambiate in profondità. Gli RSPP che non si adeguano entro i tempi previsti si espongono a sanzioni fino a 4.000 euro e, in casi gravi, alla sospensione dell’attività aziendale. In questo approfondimento tecnico vediamo punto per punto cosa introduce il nuovo accordo, come impatta sul DVR e sulla formazione specifica dei lavoratori, e quali azioni concrete devi mettere in calendario oggi stesso.

Perché il DVR e Accordo Stato-Regioni 2025 è un punto di svolta per il D.Lgs. 81/08

Approvato il 17 aprile 2025 dalla Conferenza Stato-Regioni (Rep. atti n. 59/CSR). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. In vigore dal 24 maggio 2025. Periodo transitorio 12 mesi: corsi avviati con regole previgenti validi se avviati entro il 23 maggio 2026. Scadenza finale per tutti i Datori di Lavoro: completare i nuovi percorsi formativi entro il 24 maggio 2027.

L’Accordo del 17 aprile 2025 rappresenta l’aggiornamento più significativo in materia di formazione per la sicurezza sul lavoro dal 2011. Le modifiche non sono solo “cartacee”: rispondono a un incremento degli infortuni sul lavoro registrato negli ultimi bienni e all’esigenza di allineare la normativa italiana alle evidenze europee in materia di gestione preventiva.

Cosa cambia rispetto agli Accordi 2011, 2012 e 2016

L’Accordo 17/04/2025 abroga e sostituisce INTEGRALMENTE gli Accordi del 21/12/2011, del 22/02/2012 e del 07/07/2016. Crea un quadro normativo unitario su durate, contenuti minimi e modalità di erogazione per tutte le figure della prevenzione.

Il nuovo accordo:

  • Ridisegna la formazione specifica con migliore collegamento al DVR aziendale e ai rischi realmente identificati
  • Rafforza l’obbligo di formazione in presenza per preposti (12 ore obbligatoriamente in presenza, aumentate rispetto alle 8 ore precedenti) e per le parti pratiche sui corsi attrezzature
  • Introduce la verifica finale dell’apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento
  • Elimina la tolleranza dei 60 giorni: la formazione deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa
  • Integra fattori psicosociali, molestie e violenze nei luoghi di lavoro tra i contenuti aggiornati
  • Introduce l’obbligo formativo di 16 ore per tutti i Datori di Lavoro (novità assoluta rispetto al regime precedente)
  • Introduce requisiti più rigorosi per i docenti dei corsi di sicurezza (D.I. 6 marzo 2013)

Il DVR dopo l’Accordo 2025: le novità tecniche da conoscere

Sebbene gli artt. 17, 28 e 29 rimangano il pilastro del DVR, l’Accordo 17/04/2025 introduce l’obbligo di documentare esplicitamente il nesso tra la valutazione dei rischi e il piano formativo, richiedendo un aggiornamento della documentazione

Il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 D.Lgs. 81/08) resta lo strumento centrale della prevenzione. L’accordo 2025 impone che il DVR rispecchi fedelmente il piano formativo aggiornato: la correlazione tra rischio identificato e formazione erogata deve essere sempre documentata e verificabile dagli organi di vigilanza.

1. Valutazione dei rischi: addio alle descrizioni generiche

Il DVR non può essere un mero “copia-incolla” di modelli generici (obbligo già previsto dall’art. 29 D.Lgs. 81/08). Ogni azienda deve documentare:

  • L’analisi puntuale delle attività lavorative svolte in ciascun reparto
  • La correlazione diretta tra rischio identificato e misure tecniche/organizzative adottate
  • Il piano di aggiornamento formazione, che deve ora recepire le nuove scadenze operative dell’Accordo 2025

Per l’RSPP questo significa: verificare subito se il DVR in uso contiene descrizioni generiche (es. “rischio movimentazione manuale carichi: basso”) senza indicazione delle attività specifiche, dei pesi medi, delle posture e delle misure di prevenzione adottate.

2. Elementi DVR influenzati dall’Accordo 2025

La tabella seguente mescola elementi già obbligatori per D.Lgs. 81/08 (valutazione SLC, rischi interferenti) con l’impatto diretto dell’accordo 2025 (piano formazione). La “pianificazione triennale” NON è menzionata nell’accordo: non indicarla come obbligo specifico introdotto dall’accordo 2025. L’impatto principale sul DVR è l’aggiornamento del piano di formazione allegato con le nuove durate e scadenze.
Elemento DVRBase normativaImpatto Accordo 2025Azione RSPP
Piano aggiornamento formazioneArt. 28 D.Lgs. 81/08DIRETTO: aggiornare il piano con nuove durate, modalità e scadenze (maggio 2026/2027)Aggiornare il piano formativo allegato al DVR
Correlazione rischio-formazioneArt. 28 D.Lgs. 81/08DIRETTO: il DVR deve documentare la corrispondenza tra profilo di rischio e percorso formativo adottatoVerificare che il DVR classifichi correttamente il profilo di rischio (basso/medio/alto)
Valutazione rischi interferentiArt. 26 D.Lgs. 81/08 — già vigenteINDIRETTO: la formazione dei lavoratori di ditte esterne rientra nel perimetro dell’accordoVerificare che il piano formativo copra anche lavoratori in appalto/somministrazione
Valutazione stress lavoro-correlatoArt. 28 c.1 D.Lgs. 81/08 — già vigenteL’accordo integra i fattori psicosociali nei contenuti della formazione obbligatoriaVerificare che il DVR includa la valutazione SLC secondo indicazioni INAIL 2017

3. Il ruolo del Medico Competente e della sorveglianza sanitaria

L’Accordo 2025 NON introduce nuovi obblighi di sorveglianza sanitaria. Gli obblighi restano disciplinati dall’art. 41 D.Lgs. 81/08. Per rischi elevati (lavoro in quota, spazi confinati, movimentazione carichi), la sorveglianza sanitaria era e rimane obbligatoria. Il DVR deve documentare la coerenza tra profilo di rischio, sorveglianza sanitaria e formazione erogata.

La formazione specifica: cosa cambia davvero

L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 impone la formazione obbligatoria per tutti i lavoratori. Il DVR e Accordo Stato-Regioni 2025 ne aggiorna i contenuti e le modalità, con impatto diretto sulla pianificazione formativa aziendale.

Formazione base e specifica: la struttura confermata con importanti novità

DURATE CONFERMATE INVARIATE rispetto all’Accordo 2011:   — Formazione generale: 4 ore (invariata)   — Formazione specifica rischio basso: 4 ore | rischio medio: 8 ore | rischio alto: 12 ore NOVITÀ: verifica finale dell’apprendimento OBBLIGATORIA per tutti i percorsi (iniziali e di aggiornamento). NOVITÀ: obbligo formativo 16 ore per tutti i Datori di Lavoro (prima non previsto). NOVITÀ: Preposti — corso aumentato a 12 ore obbligatoriamente in presenza (prima: 8 ore). NOVITÀ: Dirigenti — corso ridotto da 16 a 12 ore.

Le novità sostanziali per lavoratori e aziende riguardano:

  • Verifica finale obbligatoria: test di apprendimento alla fine di ogni corso (era facoltativo o non standardizzato)
  • Contenuti aggiornati: fattori psicosociali, molestie e violenze nei luoghi di lavoro entrano nella formazione obbligatoria
  • Collegamento DVR-formazione: i percorsi devono essere coerenti con i rischi identificati nel documento
  • Formazione prima dell’avvio al lavoro: eliminata la tolleranza dei 60 giorni — obbligo di completare la formazione prima dell’inizio dell’attività

Quando la formazione deve essere in presenza

E-LEARNING CONSENTITO per: formazione generale (4 ore), formazione specifica rischio basso, corsi di aggiornamento lavoratori e dirigenti. E-LEARNING VIETATO o NON SUFFICIENTE per: corsi preposti (12 ore obbligatoriamente in presenza), parti pratiche attrezzature di lavoro, moduli con esercitazioni pratiche. ATTENZIONE: i corsi RLS non possono più essere erogati in FAD sulla sola base del CCNL (norma dell’Accordo 2016 abrogata).

Questo significa concretamente:

  • I corsi esclusivamente in modalità FAD non sono idonei per preposti e per le parti pratiche sulle attrezzature
  • L’addestramento pratico su campo (utilizzo DPI, procedure emergenza, movimentazione carichi) diventa parte integrante e documentata del percorso formativo
  • Il Datore di Lavoro deve documentare l’avvenuto addestramento pratico, oltre all’attestazione della formazione teorica

👉 Per gli RSPP: verificare immediatamente se i corsi erogati in azienda (o dai provider esterni) includono la quota pratica obbligatoria. Se il fornitore offre solo slide e quiz online, è il momento di cambiare.

Aggiornamento formazione: le scadenze operative

FiguraCorso inizialeAggiornamentoNovità Accordo 2025
Lavoratori — rischio basso4h generale + 4h specificaOgni 5 anni — min. 6 oreVerifica finale obbligatoria
Lavoratori — rischio medio4h generale + 8h specificaOgni 5 anni — min. 6 oreVerifica finale obbligatoria
Lavoratori — rischio alto4h generale + 12h specificaOgni 5 anni — min. 6 oreVerifica finale obbligatoria
Preposti4h generale + specifico + 12h in presenzaOgni 5 anni — min. 6 oreCorso aumentato a 12h in presenza (era 8h)
Dirigenti12h in presenzaOgni 5 anniDurata ridotta da 16h a 12h
Datori di Lavoro16h (NOVITÀ ASSOLUTA)Ogni 5 anni — min. 6 oreObbligo introdotto ex novo — scadenza maggio 2027
RSPP/ASPP (esterno)Secondo percorso specificoOgni 5 anniConfermato
RLSSecondo accordoAnnuale (aziende >15 dip.)FAD non più ammessa solo su base CCNL

Sanzioni e responsabilità: cosa rischia l’RSPP

Le sanzioni sono disciplinate dall’art. 55 del D.Lgs. 81/08, non modificato dall’Accordo 2025. Gli importi indicati si riferiscono al quadro sanzionatorio vigente: verificare l’art. 55 aggiornato per eventuali rivalutazioni ISTAT.

La mancata conformità del DVR e del piano formativo espone il Datore di Lavoro a sanzioni amministrative pecuniarie. L’RSPP rischia la responsabilità civile e, in casi di infortuni gravi, la responsabilità penale per colpa colposa (art. 437 e 449 c.p. in relazione all’art. 55 D.Lgs. 81/08):

  • da 400 a 4.000 euro per la mancata valutazione dei rischi o per DVR incompleto
  • da 1.500 a 6.000 euro per la mancata formazione o aggiornamento dei lavoratori
  • sospensione dell’attività in caso di reiterazione o pericolo grave e immediato

La checklist operativa per l’RSPP: cosa fare entro 30 giorni

Se sei un RSPP o un Responsabile HSE, questa è la tua roadmap di azioni immediate:

  1. Revisione DVR: aggiorna il piano di formazione allegato con le nuove scadenze operative (maggio 2026 per adeguamento corsi, maggio 2027 per completamento percorsi DL)
  2. Audit formazione: controlla che tutti i lavoratori abbiano ricevuto la formazione specifica con la quota pratica obbligatoria per preposti e attrezzature
  3. Verifica provider: assicurati che l’ente formatore sia accreditato e che i corsi includano verifica finale obbligatoria e moduli pratici per le figure che lo richiedono
  4. Percorso Datori di Lavoro: verifica che i DL abbiano avviato o pianificato il nuovo corso obbligatorio di 16 ore (scadenza: 24 maggio 2027)
  5. Consultazione RLS: invita il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a esaminare le modifiche al piano formativo aggiornato

Come SCAIT ti supporta nella transizione

L’adeguamento al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 non è una semplice questione burocratica: è un’opportunità per ridurre davvero il rischio infortunistico in azienda. SCAIT SRL opera con un approccio diverso dalla formazione e-learning generica:

  • Formazione pratica su campo prove reale: i corsi si svolgono con addestramento pratico nel primo Campo Prove per la sicurezza del Sud Italia. I lavoratori imparano usando i DPI reali, simulando le emergenze nelle condizioni aziendali effettive.
  • Consulenza DVR su misura: il nostro team tecnico affianca l’RSPP nella revisione del Documento di Valutazione dei Rischi, garantendo conformità al nuovo accordo e specificità per il settore produttivo.
  • Aggiornamento professionale RSPP/ASPP: corsi quinquennali con focus sulle novità normative, riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 81/08.
  • Formazione Datori di Lavoro: percorso obbligatorio di 16 ore introdotto dall’Accordo 2025, erogato con metodologia pratica e attestato valido a livello nazionale.
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Domande Frequenti (FAQ)

Quando entra in vigore l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025? In vigore dal 24 maggio 2025 (G.U. n. 119/2025, Rep. atti n. 59/CSR). Periodo transitorio di 12 mesi: i corsi avviati con le regole previgenti restano validi se avviati entro il 23 maggio 2026. Tutti i Datori di Lavoro devono completare i nuovi percorsi formativi entro il 24 maggio 2027.
Devo rifare tutto il DVR da zero? Non necessariamente. Il DVR non è modificato direttamente dall’accordo, che riguarda la formazione. La priorità è aggiornare il piano di formazione allegato al DVR con le nuove scadenze operative e verificare che il profilo di rischio aziendale (basso/medio/alto) sia correttamente classificato e rispecchi i corsi erogati.
I vecchi attestati di formazione restano validi? Sì. Gli attestati rilasciati prima del 24 maggio 2025 restano validi fino alla scadenza naturale. I corsi avviati con il vecchio regime entro il 23 maggio 2026 sono ritenuti validi. I corsi di aggiornamento successivi dovranno già rispettare i nuovi contenuti e includere la verifica finale obbligatoria.
Posso ancora usare la formazione e-learning per i lavoratori? Per la formazione generale (4 ore) e per la formazione specifica a rischio basso, la FAD resta pienamente ammessa. Per i preposti (12 ore obbligatoriamente in presenza) e per le parti pratiche dei corsi sulle attrezzature, la presenza è obbligatoria. I corsi RLS non possono più essere erogati in FAD sulla sola base del CCNL.
Il Datore di Lavoro deve seguire un corso obbligatorio? Sì, è una delle novità più rilevanti dell’Accordo 2025. Tutti i Datori di Lavoro (anche chi non svolge funzioni di RSPP) devono frequentare un corso di formazione in materia di salute e sicurezza della durata minima di 16 ore. La scadenza per completarlo è il 24 maggio 2027. Chi svolge anche i compiti di RSPP deve aggiungere ulteriori moduli tecnici specifici per settore ATECO.
Cosa succede se il Datore di Lavoro non aggiorna il piano formativo? Esposizione a sanzioni amministrative da 1.500 a 6.000 euro per mancata formazione, e da 400 a 4.000 euro per DVR incompleto, con possibile sospensione dell’attività in caso di reiterazione o pericolo grave. In caso di infortunio, il piano formativo obsoleto aggravia la responsabilità penale e civile del Datore di Lavoro e, in alcuni casi, dell’RSPP.

Il tuo prossimo passo: aggiorna il DVR prima che aggiornino le sanzioni

Il DVR e Accordo Stato-Regioni 2025 non è una minaccia burocratica da ignorare: è il segnale che il sistema della prevenzione si sta facendo più stringente, più specifico e più orientato alla pratica. Gli RSPP che anticipano l’adeguamento dimostrano due competenze fondamentali: la capacità di leggere l’evoluzione normativa e la determinazione di proteggere concretamente i lavoratori.

Non aspettare la visita ispettiva dell’INL o un infortunio per scoprire che il tuo piano formativo era incompleto. La revisione oggi costa meno della sanzione domani.

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