Responsabile della sicurezza e lavoratore in cantiere durante una sessione di formazione sul corso preposto 2026

Corso Preposto 2026: cosa cambia dal 24 maggio (e perché l’e-learning non basta più)

Dal 24 maggio 2026 la formazione del preposto in materia di sicurezza sul lavoro è cambiata radicalmente. Il periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. n. 59/CSR del 17 aprile 2025) è scaduto: da quella data, l’e-learning è escluso per legge, il corso base sale a 12 ore e l’aggiornamento diventa obbligatoriamente biennale.

Se la tua azienda ha preposti che si sono formati online negli anni scorsi, questo articolo ti spiega cosa rischi e cosa devi fare adesso.

Cosa cambia davvero con il nuovo Accordo Stato-Regioni

Il nuovo Accordo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 e attuativo da dodici mesi dopo, introduce per i preposti tre novità che non ammettono interpretazioni intermedie.

1. Il corso base passa da 8 a 12 ore. Rispetto all’Accordo del 21 dicembre 2011, la durata minima cresce di 4 ore. Il monte ore aggiuntivo serve a strutturare quattro moduli obbligatori: giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, valutazione del rischio e controllo delle attività dei lavoratori, comunicazione e informazione. Non è un cambiamento formale: ogni modulo ha contenuti minimi prescritti e una verifica finale obbligatoria (test con almeno 30 domande a risposta multipla o colloquio orale).

2. L’e-learning è tassativamente escluso. Sia il corso base che l’aggiornamento possono essere erogati esclusivamente in presenza fisica o in videoconferenza sincrona con interazione bidirezionale verificabile. La FAD asincrona (il classico corso online con video e quiz da fare in autonomia) non è più ammessa per nessuno dei due percorsi.

3. L’aggiornamento diventa biennale. Prima era ogni 5 anni (6 ore). Dal 24 maggio 2026 l’aggiornamento è ogni 2 anni, con una durata minima di 6 ore, sempre in presenza o videoconferenza sincrona.

Perché il legislatore ha escluso l’e-learning

La scelta non è arbitraria. Il preposto è la figura che per legge (art. 19 D.Lgs. 81/2008, rafforzato dalla L. 215/2021) ha l’obbligo di sovrintendere alle attività lavorative e di intervenire tempestivamente in caso di comportamenti a rischio dei lavoratori. È, in sostanza, il presidio operativo della sicurezza in reparto o in cantiere.

Il legislatore ha ritenuto che questa responsabilità richieda competenze che non si acquisiscono guardando video da soli: capacità di osservare situazioni reali, di comunicare sotto pressione, di prendere decisioni rapide. L’interazione diretta con un docente e con gli altri partecipanti è ritenuta parte integrante del percorso formativo, non un’opzione aggiuntiva.

Dal punto di vista tecnico, la videoconferenza sincrona è ammessa perché garantisce la presenza “virtuale” simultanea di docente e discenti, con possibilità di verifica dell’identità e dell’attenzione. La FAD asincrona non offre questa garanzia.

Il problema concreto per le aziende: cosa rischia chi ha preposti formati online

Qui sta il punto critico per molte realtà. Negli anni precedenti al 24 maggio 2026, numerose aziende hanno fatto formare i propri preposti tramite piattaforme e-learning, spesso scegliendo la modalità online per praticità organizzativa o per contenere i costi.

Questi attestati, se rilasciati in conformità all’Accordo 2011 (che ammetteva la FAD asincrona per l’aggiornamento ma non per la formazione base), erano validi fino al 24 maggio 2026. La questione da verificare adesso è duplice.

Prima verifica: il corso base è stato fatto davvero in presenza? La formazione iniziale del preposto doveva essere erogata in aula già secondo l’Accordo 2011. Se risulta che il corso base è stato completato interamente online (e-learning asincrono), quell’attestato è da considerare non conforme anche sotto la normativa precedente. In questo caso il preposto deve rifare l’intero corso base da 12 ore secondo il nuovo Accordo.

Seconda verifica: quando è stato fatto l’ultimo aggiornamento? Il nuovo accordo impone il biennio. Chi ha fatto l’ultimo aggiornamento prima del 24 maggio 2023 (cioè più di due anni prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo) avrebbe dovuto completare il riallineamento entro il 24 maggio 2026. Se questo non è avvenuto, il preposto risulta oggi con la formazione scaduta.

Le sanzioni per mancata conformità non sono simboliche. Il D.Lgs. 81/2008 prevede all’art. 55 l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da circa 1.474 a 6.388 euro per la mancata formazione. A questo si aggiungono 300 euro per ciascun lavoratore non formato (Allegato I). In caso di infortuni con preposto non formato, il profilo di responsabilità penale del datore di lavoro si aggrava in modo significativo.

Chi deve rifare (o integrare) la formazione adesso

Concretamente, dopo il 24 maggio 2026 devono essere rivalutati questi scenari.

I preposti che hanno svolto l’intero percorso in e-learning asincrono, inclusa la parte base, devono rifarlo da zero con il nuovo corso da 12 ore in aula o videoconferenza sincrona.

I preposti il cui ultimo aggiornamento risale a più di 2 anni fa (cioè prima del 24 maggio 2024) sono formalmente scaduti e devono completare l’aggiornamento da 6 ore.

I preposti che si sono formati per la prima volta dopo il 24 maggio 2026 devono seguire il corso base da 12 ore secondo la nuova struttura modulare.

I preposti che stanno per essere nominati devono completare la formazione base prima di assumere formalmente il ruolo, come già previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Un’ultima precisazione che vale la pena ricordare: il corso preposto non sostituisce la formazione generale e specifica come lavoratore. Il preposto deve avere entrambi. E il corso del dirigente, anche se parzialmente sovrapposto nei contenuti, non è intercambiabile con quello del preposto

Come è strutturato il corso preposto conforme al nuovo Accordo

Il corso base da 12 ore si articola in quattro moduli. Ogni modulo ha contenuti minimi definiti dall’Accordo e non derogabili.

Modulo giuridico-normativo — copre il quadro legislativo vigente (D.Lgs. 81/2008, D.L. 146/2021, L. 215/2021), le responsabilità civili e penali del preposto, la differenza tra i ruoli (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore) e le procedure di vigilanza.

Modulo gestione e organizzazione della sicurezza — affronta la gestione degli appalti e dei contratti di lavoro, la cooperazione e il coordinamento tra imprese, i sistemi di gestione della sicurezza.

Modulo valutazione del rischio e controllo — si concentra sull’identificazione e valutazione dei rischi specifici, sulla sorveglianza dei comportamenti dei lavoratori e sulle procedure di controllo delle attività.

Modulo comunicazione e informazione — sviluppa le competenze relazionali necessarie al ruolo: come comunicare le regole di sicurezza ai lavoratori, come gestire situazioni di non conformità, come coinvolgere il gruppo nel presidio della sicurezza.

Al termine del percorso è obbligatoria una verifica di apprendimento (test scritto con almeno 30 domande a risposta multipla o colloquio orale) il cui superamento è condizione per il rilascio dell’attestato.


Come SCAIT gestisce la formazione preposto nel 2026

SCAIT eroga il corso preposto conforme al nuovo Accordo Stato-Regioni in due modalità: in aula presso la nostra sede di Mercato San Severino (Salerno) o in videoconferenza sincrona, entrambe perfettamente conformi alle nuove disposizioni.

Per le aziende con più preposti da formare o aggiornare in parallelo, offriamo la possibilità di organizzare il corso direttamente in azienda, riducendo i tempi di assenza dal lavoro e ottimizzando i costi organizzativi. Questa modalità è particolarmente utile per aziende con sedi operative fuori Salerno ma in tutta la Campania.

Non ci limitiamo a erogare il corso. Il nostro approccio prevede un’analisi preventiva: verifichiamo con te la situazione formativa dei preposti già nominati, individuiamo chi ha la formazione scaduta o non conforme, e costruiamo un piano di riallineamento che rispetti le scadenze senza creare blocchi operativi.

Se hai dubbi su quali attestati in tuo possesso siano ancora validi, puoi contattarci direttamente per un’analisi gratuita della situazione formativa della tua azienda.

Per capire in modo più ampio come il nuovo Accordo impatta tutta la formazione sicurezza nella tua organizzazione — dai lavoratori ai datori di lavoro — trovi un quadro completo nel nostro articolo su DVR e Accordo Stato-Regioni 2025. Se hai anche preposti che operano in quota o con DPI di terza categoria, questa novità si intreccia con le modifiche alla formazione che trattiamo nel dettaglio qui: Lavori in Quota, DPI III Categoria e Addestramento Pratico dopo il Nuovo Accordo.

Domande frequenti sul corso preposto 2026

Gli attestati rilasciati prima del 24 maggio 2026 sono ancora validi? Dipende dalla data del rilascio e dalla modalità di erogazione. Un corso base svolto in presenza prima del 24 maggio 2026 è valido; la sua scadenza ai fini dell’aggiornamento è ora biennale (dal momento del corso o dell’ultimo aggiornamento). Un aggiornamento svolto in FAD asincrona entro il 24 maggio 2026 era ancora consentito dal periodo transitorio: è valido se completato in tempo. Dal 25 maggio 2026 qualsiasi corso non conforme al nuovo Accordo non produce effetti giuridici validi.

Un preposto che ha fatto il corso lavoratori rischio alto deve comunque fare il corso preposti? Sì. Sono due percorsi distinti e non intercambiabili. Il corso preposti da 12 ore è aggiuntivo rispetto alla formazione come lavoratore e non può essere sostituito da essa, indipendentemente dal livello di rischio.

La videoconferenza sincrona è davvero equivalente alla presenza fisica? Sì, secondo il nuovo Accordo. La condizione è che sia verificabile la partecipazione bidirezionale simultanea di tutti i discenti e del docente. Le piattaforme che consentono la verifica dell’identità e la registrazione delle presenze soddisfano questo requisito. Ciò che non è più ammesso è la modalità asincrona: video preregistrati, quiz online, moduli da completare in autonomia.

Ogni quanti anni va aggiornato il corso preposto? Ogni 2 anni (biennale), con un aggiornamento della durata minima di 6 ore. La periodicità precedente era quinquennale (5 anni, 4 ore). Il cambio è sostanziale: aziende che avevano pianificato gli aggiornamenti su un orizzonte quinquennale devono rivedere completamente la loro programmazione formativa.

Cosa rischia il datore di lavoro se il preposto non è formato secondo le nuove regole? La mancata formazione configura una violazione diretta del D.Lgs. 81/2008 (art. 37 e art. 55). Le sanzioni prevedono l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da circa 1.474 a 6.388 euro, più 300 euro per ciascun lavoratore non formato. In caso di infortuni, la responsabilità penale del datore di lavoro si aggrava ulteriormente se il preposto non era regolarmente formato.


Conclusione

Il 24 maggio 2026 ha segnato uno spartiacque netto nella formazione del preposto. Non si tratta di un aggiornamento marginale: e-learning escluso, ore aumentate, aggiornamento più ravvicinato. Molte aziende si trovano oggi con preposti la cui formazione non è più conforme, spesso senza saperlo.

Il modo più efficace per uscire dall’incertezza è fare un’analisi rapida della situazione: quali attestati sono in ordine, quali sono scaduti, quali erano stati acquisiti online e vanno rifatti. SCAIT può farlo con te, senza costi di analisi, in modo da avere un quadro chiaro e un piano d’azione concreto.

Contattaci per verificare la situazione formativa della tua azienda →

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