Corso datore di lavoro 16 ore

Corso Datore di Lavoro 16 Ore: Chi è obbligato a farlo e cosa prevede la Nuova Normativa

Se sei titolare di un’azienda, hai un obbligo formativo che probabilmente non sapevi di avere. Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il corso datore di lavoro 16 ore è diventato obbligatorio per tutti i datori di lavoro in Italia, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda e dal settore. Il termine per completarlo è il 24 maggio 2027. In questo articolo trovi tutto quello che devi sapere: chi è obbligato, cosa si studia, quali sono le sanzioni e come adempiere.

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Cos’è il Corso Datore di Lavoro 16 Ore

Il corso datore di lavoro 16 ore è il percorso formativo obbligatorio previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, così come modificato dalla Legge 215/2021 e ora disciplinato nel dettaglio dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025).

La grande novità dell’Accordo 2025 è proprio questa: fino a quel momento, l’obbligo formativo riguardava solo i datori di lavoro che svolgevano direttamente il ruolo di RSPP (il cosiddetto DL-RSPP). Con il nuovo accordo, ogni datore di lavoro — anche chi ha un RSPP esterno — deve completare questo corso.

Struttura del corso

Il corso ha una durata minima di 16 ore ed è suddiviso in due moduli:

  • Modulo 1 – Giuridico-Normativo: il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza, il ruolo e le responsabilità del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, le sanzioni previste dall’art. 55, la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la tutela contro le molestie sul lavoro.
  • Modulo 2 – Organizzazione e Gestione della SSL: la valutazione dei rischi (DVR), la gestione delle emergenze, i principi di prevenzione, gli obblighi verso RLS, preposti e lavoratori, le procedure di controllo.

Per i datori di lavoro di imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili (settore edile, ingegneria civile) è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore sui rischi e gli obblighi specifici del cantiere (art. 97, comma 3-ter, D.Lgs. 81/08).

Chi è obbligato a fare il Corso Datore di Lavoro 16 ore

Sono tenuti alla formazione i datori di lavoro per i quali l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede l’obbligo formativo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. In via generale, l’obbligo riguarda il datore di lavoro in quanto tale e non dipende dal numero di dipendenti o dal settore, salvo specifiche particolarità previste dalla normativa.

Chi è già esonerato

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 disciplina il riconoscimento dei crediti formativi per alcune formazioni pregresse. La verifica dell’effettivo esonero o credito va effettuata caso per caso sulla base dell’Allegato III dell’Accordo e degli eventuali chiarimenti ministeriali.

Chi ha già frequentato percorsi come DL-RSPP, dirigente o coordinatore per la sicurezza può beneficiare di crediti formativi nei limiti e secondo le corrispondenze previste dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. L’effettiva equipollenza o l’eventuale esonero devono essere verificati caso per caso sulla base dell’Allegato III dell’Accordo e degli eventuali chiarimenti ministeriali.

In tutti gli altri casi, compreso il datore di lavoro che non ha mai effettuato alcuna formazione specifica sulla sicurezza, l’obbligo è pieno e va assolto entro il 24 maggio 2027.

Entro quando va fatto: Le Scadenze dell’Accordo 2025

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è entrato in vigore il 24 maggio 2025. Da quella data decorrono i termini:

  • I datori di lavoro hanno 2 anni di tempo per completare il corso base di 16 ore: scadenza fissata al 24 maggio 2027.
  • Nel periodo transitorio restano validi i corsi avviati secondo la disciplina previgente entro il 24 maggio 2026.
  • L’aggiornamento va ripetuto ogni 5 anni, con un corso di almeno 6 ore.

Attenzione: non attendere l’ultimo momento. L’Accordo prevede la verifica obbligatoria dell’apprendimento tramite test finale (minimo 30 domande, soglia di superamento al 70%). Chi non supera il test non ottiene l’attestato.

Differenza tra Corso Datore di Lavoro 16 Ore e Corso DL-RSPP

È una distinzione importante che genera molta confusione. Ecco la differenza in termini pratici:

CaratteristicaCorso DdL 16 oreCorso DL-RSPP
Chi deve farloTutti i datori di lavoroSolo chi vuole fare anche l’RSPP in azienda
Durata base16 ore16 ore + 8 ore modulo comune + eventuali moduli tecnici
ModalitàAula, videoconferenza, e-learningSolo aula o videoconferenza (non e-learning)
Aggiornamento6 ore ogni 5 anni8 ore ogni 5 anni
Obbligatorio per tutti?Sì, dal 24/05/2025Solo se si assume il ruolo di RSPP

In sintesi: il corso DdL 16 ore è propedeutico al corso DL-RSPP. Chi vuole assumere entrambi i ruoli deve prima completare le 16 ore base, poi il modulo comune da 8 ore e infine gli eventuali moduli tecnici di settore.

Le Sanzioni per chi non fa il corso

Ignorare l’obbligo formativo non è un rischio teorico. Il D.Lgs. 81/08, all’art. 55, comma 5, prevede sanzioni precise in caso di mancata formazione:

  • Arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la mancata formazione o aggiornamento.
  • In caso di infortunio sul lavoro riconducibile alla mancata formazione, il datore di lavoro risponde anche penalmente ai sensi dell’art. 590 del Codice Penale (lesioni personali colpose).
  • Responsabilità civile ai sensi dell’art. 2087 c.c. con obbligo di risarcimento del danno al lavoratore infortunato.

Oltre alle sanzioni, la formazione documentata è una tutela concreta per l’azienda: un attestato regolare riduce significativamente il rischio di responsabilità in caso di controllo ispettivo o sinistro.

Come si svolge il corso e chi può erogarlo

Il corso datore di lavoro 16 ore può essere svolto nelle seguenti modalità:

  • In aula, presso la sede dell’ente formatore o dell’azienda.
  • In videoconferenza sincrona (webinar), con docente in diretta e partecipazione attiva verificabile.
  • In e-learning, con piattaforma che garantisce tracciabilità della fruizione e test finale.

I soggetti formatori possono essere: soggetti istituzionali, come Ministeri competenti, Regioni e Province autonome, strutture tecniche regionali, Università, INAIL, INL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ordini e collegi professionali; soggetti accreditati secondo i sistemi regionali; altri soggetti previsti dall’Accordo, come fondi interprofessionali che eroghino direttamente formazione, organismi paritetici e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nei limiti e con i requisiti previsti dall’Accordo stesso. — valido su tutto il territorio nazionale

Quanti partecipanti per corso?

L’Accordo 2025 prevede un numero massimo di 30 discenti per ciascun corso. Il limite non si applica ai corsi erogati in modalità e-learning.

Domande Frequenti sul Corso Datore di Lavoro 16 Ore

Il corso datore di lavoro 16 ore si può fare online?

Sì. Il corso base di 16 ore può essere svolto integralmente in e-learning o in videoconferenza sincrona, nel rispetto dei requisiti di tracciabilità e verifica dell’apprendimento previsti dall’Accordo 2025.

Cosa succede se ho già fatto il corso RSPP come datore di lavoro?

Se hai completato il corso DL-RSPP secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sei esonerato dal nuovo corso base di 16 ore. Dovrai solo mantenere aggiornata la tua formazione RSPP ogni 5 anni.

Il corso vale anche come aggiornamento?

No. Il corso base di 16 ore è il percorso iniziale per chi non ha mai effettuato formazione da datore di lavoro. L’aggiornamento periodico (ogni 5 anni, 6 ore) è un percorso separato e successivo.

Il corso va rifatto se cambio azienda o settore?

In linea generale, l’attestato del corso base di 16 ore è valido indipendentemente dal settore, salvo il modulo aggiuntivo ‘cantieri’ richiesto solo per chi opera in ambito edile. L’aggiornamento quinquennale può essere personalizzato sui rischi specifici del settore.

Quante ore sono previste per i cantieri?

Per i datori di lavoro di imprese affidatarie in cantieri temporanei o mobili, oltre alle 16 ore base è obbligatorio un modulo aggiuntivo di 6 ore specifico per il settore edile (art. 97, comma 3-ter, D.Lgs. 81/08). Il totale è quindi 22 ore.

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