Smart working sicurezza sul lavoro: dal 7 aprile 2026 le aziende devono prestare ancora più attenzione a informativa, formazione e gestione dei rischi. Se hai dipendenti in modalità agile o ibrida, è importante verificare subito documenti, procedure e adempimenti.
Molte imprese hanno trattato il lavoro agile come una semplice modalità organizzativa. In realtà, il quadro normativo italiano prevede da tempo obblighi specifici a tutela del lavoratore anche quando l’attività viene svolta fuori dai locali aziendali.
Dal 7 aprile 2026 questo tema è diventato ancora più delicato da gestire, perché il rischio sanzionatorio per chi non adempie correttamente è oggi più concreto. Per questo è importante verificare subito documentazione, informativa, formazione e assetto organizzativo.
In questo articolo vediamo cosa prevede la normativa, quali aspetti controllare e quali azioni conviene attivare subito in azienda.
Smart working e sicurezza sul lavoro: cosa prevede la normativa
Il lavoro agile in Italia è disciplinato dalla Legge 81/2017, mentre sul piano della salute e sicurezza continua a essere centrale il D.Lgs. 81/2008.
In particolare, l’art. 22 della Legge 81/2017 prevede che il datore di lavoro consegni al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile.
La novità del 7 aprile 2026 non va letta come la nascita da zero di questo adempimento, ma come un rafforzamento di un obbligo già esistente, oggi più sensibile anche sul piano sanzionatorio.
In altre parole, cambia il luogo in cui si lavora, ma non viene meno il dovere del datore di lavoro di tutelare salute e sicurezza del lavoratore subordinato.
Per approfondire i riferimenti ufficiali puoi consultare:
Chi riguarda davvero questa disciplina
La risposta è semplice: tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore in modalità agile, indipendentemente dal settore, dalla dimensione o dal fatto che lo smart working sia strutturale oppure occasionale.
In particolare, dovrebbero prestare attenzione:
- datori di lavoro che hanno attivato accordi individuali di lavoro agile;
- HR Manager e responsabili del personale;
- RSPP chiamati a valutare i rischi del lavoro da remoto;
- titolari di PMI che hanno introdotto il lavoro ibrido senza aggiornare processi e documentazione;
- aziende che hanno dipendenti che lavorano stabilmente con videoterminali fuori sede.
Non esistono soglie dimensionali “di sicurezza”: un’azienda con cinque dipendenti in smart working deve comunque verificare i propri adempimenti.
Smart working obblighi datore di lavoro: cosa verificare
Quando si parla di smart working e sicurezza sul lavoro, gli obblighi del datore di lavoro non si esauriscono nella firma di un accordo individuale. Serve una gestione coerente di informazione, formazione, documentazione e prevenzione.
Informativa sui rischi
L’adempimento più immediato e verificabile è la consegna dell’informativa scritta sui rischi al lavoratore agile e al RLS, con cadenza almeno annuale.
L’informativa deve riguardare i rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa in modalità agile, cioè fuori dai locali aziendali o comunque in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.
Questo passaggio viene spesso sottovalutato, ma può essere oggetto di verifica in sede ispettiva. Per questo è consigliabile predisporre un documento concreto, aggiornato e coerente con le mansioni effettivamente svolte.
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Formazione sulla sicurezza
Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di formare i lavoratori sui rischi connessi alla loro attività. Nel lavoro agile questo significa verificare che i contenuti formativi siano adeguati anche ai rischi del contesto remoto.
La sola informativa scritta non esaurisce la gestione della sicurezza. È quindi opportuno controllare se la formazione già erogata copra davvero temi come postura, videoterminali, organizzazione del lavoro, ambienti domestici e fattori psicosociali.
Per molte aziende il problema non è la volontà di formare, ma il fatto di non aver ancora integrato il lavoro agile nei piani formativi esistenti.
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria nel lavoro agile richiede prudenza. Non esiste un obbligo automatico e generalizzato per tutti i lavoratori da remoto.
Tuttavia, se la mansione espone a rischi per i quali la sorveglianza sanitaria è già prevista, l’obbligo non viene meno solo perché l’attività si svolge fuori sede.
Un caso tipico è quello dei lavoratori che utilizzano videoterminali per periodi rilevanti. In questi casi è opportuno che RSPP e Medico Competente valutino la situazione concreta.
Adempimenti da controllare subito
| Adempimento | Cosa verificare | Azione consigliata |
|---|---|---|
| Accordo individuale | Presenza, aggiornamento, coerenza con il lavoro agile attivato | Controllare che sia conservato e allineato all’organizzazione aziendale |
| Informativa sui rischi | Consegna al lavoratore e al RLS, aggiornamento almeno annuale | Predisporre o aggiornare il documento e tracciarne la consegna |
| Formazione | Copertura dei rischi del lavoro da remoto | Integrare i contenuti formativi già in uso |
| Sorveglianza sanitaria | Presenza di mansioni per cui è già prevista | Coinvolgere il Medico Competente nei casi applicabili |
| DVR e documentazione | Coerenza con i rischi connessi al lavoro agile | Verificare se la documentazione aziendale riflette davvero il lavoro da remoto |
Quali rischi considerare nello smart working
Molte aziende associano il lavoro agile a un basso livello di rischio. È una lettura parziale: i rischi esistono, sono concreti e vanno affrontati con metodo.
Tra i principali aspetti da considerare ci sono:
- postura ed ergonomia, con possibili disturbi muscolo-scheletrici legati a postazioni improvvisate;
- uso prolungato dei videoterminali, con affaticamento visivo e cefalea;
- stress e tecnostress, dovuti a reperibilità continua, notifiche e difficoltà di separare tempi di vita e lavoro;
- organizzazione dei tempi di lavoro, con rischio di estensione eccessiva dell’orario;
- rischi dell’ambiente domestico o del luogo scelto per lavorare, come impianti non adeguati o spazi poco idonei.
Una buona informativa e una formazione efficace devono affrontare questi aspetti in modo concreto, non limitarsi a un elenco teorico.
Sanzioni e responsabilità per le aziende
Dal 7 aprile 2026, l’omessa consegna dell’informativa ai lavoratori in smart working e al RLS può esporre il datore di lavoro a conseguenze rilevanti sul piano sanzionatorio.
Oltre alla sanzione, resta il tema della responsabilità organizzativa e documentale. In caso di infortunio, contenzioso o verifica ispettiva, l’assenza di informative, evidenze di consegna e misure coerenti con il lavoro agile può indebolire la posizione dell’azienda.
Va detto con chiarezza: nella maggior parte dei casi, le aziende non sono in difetto per malafede, ma per disorganizzazione o per sottovalutazione del tema. Il problema, però, va affrontato subito.
Cosa deve fare adesso un’azienda con lavoratori in smart working
Se la tua azienda ha lavoratori in smart working o in modalità ibrida, conviene verificare subito questi aspetti:
- presenza di accordi individuali coerenti con la disciplina del lavoro agile;
- esistenza di un’informativa scritta sui rischi consegnata al lavoratore e al RLS;
- tracciabilità della consegna della documentazione;
- adeguatezza dei contenuti formativi rispetto ai rischi del lavoro da remoto;
- coinvolgimento del Medico Competente nei casi in cui la sorveglianza sanitaria sia già prevista per la mansione;
- verifica che DVR e documentazione aziendale riflettano in modo adeguato i rischi connessi al lavoro agile.
Come può supportarti SCAIT
SCAIT affianca le aziende nella gestione degli obblighi di sicurezza, compresi quelli legati al lavoro agile. Il supporto può riguardare sia la parte documentale sia quella formativa e organizzativa.
Possiamo aiutarti a:
- verificare la tua situazione attuale rispetto agli obblighi normativi;
- redigere o aggiornare l’informativa sui rischi;
- integrare la formazione sui rischi del lavoro agile;
- supportare l’RSPP nella verifica della documentazione aziendale;
- predisporre un percorso di adeguamento sostenibile e concreto.
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Domande frequenti
L’informativa sui rischi nello smart working va consegnata ogni anno?
Sì, l’art. 22 della Legge 81/2017 prevede una cadenza almeno annuale, oltre alla consegna al lavoratore e al RLS.
Lo smart working elimina gli obblighi del datore di lavoro sulla sicurezza?
No. Il fatto che l’attività si svolga fuori sede non elimina il dovere di tutela del datore di lavoro.
È sempre obbligatoria la sorveglianza sanitaria per chi lavora da remoto?
No, non in automatico. Va verificata in base ai rischi effettivi della mansione.
Basta un accordo individuale per essere in regola?
No. L’accordo è importante, ma non sostituisce informativa, formazione e corretta gestione documentale.