D.Lgs. 213/2025 amianto: nuove regole e obblighi per i datori di lavoro

Amianto: cosa cambia con il D.Lgs. 213/2025 per i datori di lavoro

Il d.lgs. 213/2025 amianto, in vigore dal 24 gennaio 2026, recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668 e aggiorna in modo significativo le regole sulla tutela dei lavoratori esposti.Per i datori di lavoro, questo significa rivedere procedure, controlli preliminari, modalità di misurazione dell’esposizione e organizzazione delle attività a rischio.

D.Lgs. 213/2025 amianto: perché la normativa cambia nel 2026

L’intervento normativo nasce dall’esigenza di rafforzare la prevenzione e migliorare la capacità di rilevare l’esposizione alle fibre di amianto con criteri più rigorosi. Il decreto recepisce l’impostazione europea più recente e introduce un quadro più severo sia sui limiti di esposizione sia sulle tecniche di analisi.

Nuovo limite di esposizione professionale

Una delle novità più importanti riguarda il valore limite di esposizione professionale, che viene abbassato a 0,01 fibre per centimetro cubo come media ponderata su 8 ore. Si tratta di una riduzione del 90% rispetto al parametro precedente e impone maggiore attenzione nella pianificazione dei lavori e nel controllo degli ambienti esposti.

Se il limite viene superato, il datore di lavoro deve adottare misure correttive immediate e riportare l’esposizione entro i valori consentiti prima della prosecuzione delle attività.

Tabella 1 — Confronto prima/dopo D.Lgs. 213/2025

ParametroPrimaDal 24 gennaio 2026Impatto pratico
Valore limite esposizione0,1 fibre/cm³0,01 fibre/cm³Riduzione del 90%: rivedere DPI e procedure
Metodo di misuraMicroscopia otticaOttica (transitorio) → SEM/TEM dal 2029Adeguare contratti con laboratori analisi
Approccio al controlloStandard meno stringenteVerifica rigorosa e misure correttive immediateAggiornare procedure operative e piani di monitoraggio

Microscopia elettronica obbligatoria dal 2029

Il decreto prevede una fase transitoria: dal 21 dicembre 2029 diventa obbligatorio il ricorso alla microscopia elettronica SEM o TEM per la misurazione delle fibre. Questo passaggio consente analisi molto più accurate rispetto ai metodi ottici tradizionali e si inserisce in una tendenza più ampia verso tecniche di controllo più evolute nei rischi da particelle fini. I datori di lavoro devono anticipare per tempo l’adeguamento dei contratti con i laboratori di analisi.

Obblighi per i datori di lavoro: cosa prevede il decreto

Per le imprese, la novità normativa non riguarda solo i valori numerici, ma anche l’organizzazione concreta della prevenzione. In presenza di attività che possono comportare esposizione, il datore di lavoro deve verificare preventivamente il rischio amianto, pianificare correttamente gli interventi e adottare misure tecniche e organizzative adeguate. Gli obblighi principali sono:

  • Verifica preventiva della possibile presenza di amianto prima di qualsiasi attività che possa disturbare materiali sospetti.
  • Notifica agli organi competenti (ASL / ITL) nei casi previsti di possibile esposizione professionale.
  • Sorveglianza sanitaria e gestione documentale aggiornata ai nuovi obblighi del decreto.
  • Formazione specifica per i lavoratori esposti o potenzialmente esposti

Attività e settori maggiormente coinvolti

Le nuove tutele si applicano in modo particolare alle attività in cui il rischio amianto può emergere durante lavorazioni, bonifiche, manutenzioni e gestione dei materiali contaminati. Il decreto ha un impatto concreto su:

  • Imprese edili e imprese di ristrutturazione che operano su edifici storici.
  • Operatori della bonifica amianto.
  • Manutentori di impianti, condotte e strutture in cemento-amianto.
  • Gestori di rifiuti contenenti amianto.
  • Responsabili della sicurezza (RSPP/ASPP) tenuti all’aggiornamento del DVR — approfondisci i servizi di consulenza SCAIT.

Cosa fare subito in azienda: la checklist operativa

Per essere conformi al D.Lgs. 213/2025, il primo passo è aggiornare la valutazione del rischio e verificare se procedure, controlli e istruzioni operative sono coerenti con il nuovo quadro normativo:

  • Aggiornare il DVR con il nuovo limite di 0,01 fibre/cm³ e le relative procedure di monitoraggio.
  • Rivedere i DPI in dotazione e verificare che siano adeguati al nuovo limite.
  • Aggiornare la formazione dei lavoratori esposti con contenuti specifici sul nuovo quadro normativo.
  • Contattare il laboratorio di analisi e programmare l’adeguamento alla microscopia elettronica entro il 2029.
  • Verificare le procedure di notifica agli organi competenti nei cantieri a rischio.

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Domande frequenti (FAQ)

Quando entra in vigore il D.Lgs. 213/2025?

Il decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2026.

Qual è il nuovo limite di esposizione all’amianto?

Il nuovo valore limite di esposizione professionale è pari a 0,01 fibre/cm³ su media ponderata di 8 ore, dieci volte più restrittivo rispetto al precedente 0,1 fibre/cm³.

Quando sarà obbligatoria la microscopia elettronica?

L’obbligo della microscopia elettronica SEM o TEM scatterà dal 21 dicembre 2029. Fino a quella data è consentito l’uso transitorio della microscopia ottica.

Cosa devono fare i datori di lavoro subito?

Devono aggiornare il DVR, rivedere DPI e procedure operative, rafforzare la formazione dei lavoratori esposti e adeguarsi ai nuovi obblighi di notifica e sorveglianza sanitaria previsti dal decreto.

Il decreto si applica solo alle imprese di bonifica?

No. Si applica a tutte le attività in cui possa emergere rischio di esposizione ad amianto, incluse manutenzioni, ristrutturazioni edili, gestione rifiuti e qualsiasi lavoro su materiali potenzialmente contaminati.

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