L’assenza di una valutazione dei rischi effettiva, specifica e formalizzata in un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) idoneo e dotato di data certa determina l’illegittimità del ricorso alla somministrazione di lavoro, con tutte le conseguenze previste dall’ordinamento sul piano del rapporto di lavoro.
A chiarirlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 32659 del 2025, intervenuta su una controversia che ha coinvolto un lavoratore somministrato, un’agenzia per il lavoro e un’impresa utilizzatrice.
DVR e somministrazione: non basta una valutazione generica
Secondo la Suprema Corte, non è sufficiente la presenza di un DVR genericamente riferito all’organizzazione aziendale. La normativa richiede una valutazione dei rischi che tenga conto anche della specifica tipologia contrattuale del lavoratore somministrato, considerando la sua maggiore esposizione al rischio.
Tale condizione deriva dalla temporaneità dell’inserimento e dalla minore familiarità con l’ambiente di lavoro, elementi che incidono in modo diretto sul profilo della sicurezza.
Il caso: impugnazione dei contratti e risarcimento
Nel caso esaminato, il lavoratore ha impugnato i contratti di somministrazione, deducendone l’illegittimità per violazione dell’articolo 32 del D.lgs. 81/2015, sul presupposto che l’impresa utilizzatrice non avesse effettuato un’idonea valutazione dei rischi.
I giudici di merito hanno accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del lavoratore all’indennità risarcitoria. In particolare, è stato ritenuto non conforme alla legge il DVR prodotto dall’azienda, poiché privo di una valutazione specifica dei rischi connessi all’inserimento del lavoratore somministrato nelle mansioni svolte e nel reparto di destinazione.
Il ricorso in Cassazione e il rigetto delle tesi aziendali
Nel ricorso per Cassazione, l’impresa utilizzatrice ha sostenuto che la normativa non imporrebbe una valutazione dei rischi “dedicata” ai lavoratori somministrati, essendo sufficiente una valutazione generale valida per tutti i lavoratori, accompagnata dagli obblighi di informazione e formazione.
La Corte ha respinto questa impostazione, richiamando il combinato disposto dell’articolo 32 del D.lgs. 81/2015 e dell’articolo 28 del D.lgs. 81/2008.
DVR 2026: NUOVE TUTELE CONTRO VIOLENZE E MOLESTIE NEI LUOGHI LAVORO
Valutazione dei rischi e tipologia contrattuale
Il divieto di ricorrere alla somministrazione in assenza di una valutazione dei rischi deve essere letto alla luce della disciplina generale, secondo cui la valutazione deve riguardare “tutti i rischi”, inclusi quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui la prestazione lavorativa è resa.
Ne consegue che il DVR deve individuare preventivamente, e con data certa, i rischi specifici cui sono esposti i lavoratori somministrati, nonché le misure di prevenzione e protezione adottate, senza potersi ridurre a un adempimento meramente formale.
Tutela rafforzata per i lavoratori non stabili
La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento volto a rafforzare l’effettività della tutela antinfortunistica per i lavoratori “non stabili”, valorizzando anche il dato, di matrice europea, della maggiore vulnerabilità legata alla temporaneità del rapporto di lavoro.
Il principio di diritto affermato chiarisce che la parità di trattamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro non si esaurisce nell’estensione delle regole generali, ma richiede un adattamento concreto degli strumenti prevenzionisticialle peculiarità della somministrazione di lavoro.
La decisione non introduce un principio nuovo, ma applica in modo rigoroso una regola già desumibile dal quadro normativo, ribadendo la centralità del DVR specifico come presupposto imprescindibile per la legittimità della somministrazione.