DVR 2026: nuove tutele contro violenze e molestie nei luoghi di lavoro

Cambia il DVR 2026. Il decreto-legge sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2025 e approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre, introduce un insieme di misure strutturali volte a rafforzare la sicurezza sul lavoro, estendendone il significato oltre la dimensione meramente fisica.

Il provvedimento interviene in modo innovativo sulla tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, riconoscendo violenze e molestie come veri e propri rischi lavorativi, da prevenire e gestire all’interno dei sistemi aziendali di sicurezza.

Un intervento atteso nel quadro delle politiche di sicurezza e dignità del lavoro

Il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di rafforzamento del sistema di prevenzione e vigilanza.

Il decreto modifica e integra il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), inserendosi in un contesto segnato da una crescente attenzione pubblica verso gli infortuni e, più in generale, verso la qualità delle condizioni lavorative.

Negli ultimi anni, il concetto di sicurezza ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione, includendo non solo la protezione dell’integrità fisica, ma anche la salvaguardia del benessere psicologico, relazionale e organizzativo del lavoratore.

In questa prospettiva si colloca l’espresso riferimento, introdotto dal decreto, alle condotte violente o moleste, che amplia il perimetro della prevenzione oltre il tradizionale rischio infortunistico.


DVR 2026, il riconoscimento delle molestie come rischio lavorativo

L’elemento di maggiore novità è contenuto nell’articolo 5 del decreto, che modifica l’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, introducendo la nuova lettera z-bis.

La disposizione prevede, tra le misure generali di tutela, l’obbligo di:

“programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori”.

Il valore della norma è tanto giuridico quanto culturale. Le molestie – comprese quelle di genere – vengono formalmente assimilate agli altri fattori di rischio lavorativo, assumendo rilevanza all’interno del Documento di valutazione dei rischi (DVR).

Non si tratta più soltanto di una tematica riconducibile al diritto antidiscriminatorio o alla tutela della persona, ma di un rischio organizzativo che il datore di lavoro è tenuto a prevenire, gestire e monitorare.

La scelta normativa risulta coerente con la Convenzione OIL n. 190 del 2019 e con la Raccomandazione n. 206, ratificate dall’Italia con la legge 15 gennaio 2021, n. 4, che riconoscono il diritto a un ambiente di lavoro libero da violenze e molestie, qualificate come comportamenti inaccettabili da contrastare in modo sistematico.


DVR 2026, cosa cambia per prevenzione, formazione e vigilanza

L’architettura del decreto-legge n. 159 si fonda su tre direttrici principali: prevenzioneformazione e rafforzamento dei controlli.

Prevenzione e promozione della salute

L’articolo 18 introduce specifiche misure di promozione della salute nei luoghi di lavoro, prevedendo campagne informative e programmi di screening, con l’obiettivo di anticipare l’emersione dei rischi e favorire ambienti lavorativi più sicuri e inclusivi.

Formazione e diffusione della cultura della sicurezza

Particolarmente rilevanti sono le modifiche apportate all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

  • Il comma 11, riformulato, demanda alla contrattazione collettiva la disciplina dell’aggiornamento periodico dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle imprese con meno di 15 dipendenti, secondo criteri proporzionati alla dimensione aziendale e al livello di rischio.
  • Il nuovo comma 14 introduce l’obbligo di registrazione della formazione nel fascicolo elettronico del lavoratore, comprensivo della piattaforma SIISL. Ciò consente una tracciabilità completa dei percorsi formativi e facilita l’attività di controllo da parte degli organi ispettivi.

Sul piano finanziario, il decreto prevede un significativo sostegno economico: l’INAIL dovrà trasferire annualmente almeno 35 milioni di euro al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, destinati a progetti di diffusione della cultura della sicurezza.

Rafforzamento della vigilanza

Gli articoli 4 e 17 potenziano l’Ispettorato nazionale del lavoro e i Dipartimenti di prevenzione delle ASL, prevedendo nuove assunzioni e risorse aggiuntive per il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro.


Impatti operativi per imprese e pubbliche amministrazioni

Dal punto di vista applicativo, il decreto impone nuovi adempimenti ai datori di lavoro, che dovranno:

  • aggiornare il DVR includendo il rischio di violenza e molestia;
  • adottare policy comportamentali e procedure di segnalazione riservata;
  • garantire formazione specifica e periodica.

Le pubbliche amministrazioni saranno chiamate a coordinare i Piani triennali di prevenzione delle discriminazioni con i sistemi di sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento introduce inoltre meccanismi premiali per le imprese virtuose, tra cui la revisione delle aliquote INAIL in funzione dell’andamento infortunistico, con l’obiettivo di incentivare investimenti strutturali in sicurezza.


Un cambio di paradigma nella cultura della sicurezza

Il decreto segna il superamento di una visione meramente reattiva della sicurezza, orientata all’intervento successivo all’evento dannoso, per adottare una logica preventiva e culturale.

Il riconoscimento di violenze e molestie come fattori di rischio per la salute e la dignità della persona amplia l’orizzonte della tutela e rafforza il legame tra diritto del lavoro, politiche sociali e diritti fondamentali.

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